Il codice fiscale delle persone fisiche è lungo sedici caratteri e l’ultimo è sempre una lettera. Quella lettera non dice niente di te: è un carattere di controllo, calcolato sui quindici che la precedono. La regola sta nel decreto del Ministero delle Finanze n. 13813 del 23 dicembre 1976, ancora in vigore.
Serve a intercettare gli errori.
Il meccanismo è lo stesso che trovi nel codice a barre di una scatola di biscotti o nel numero di una carta di credito: un carattere in più, ricavato da tutti gli altri, che permette a un computer di accorgersi che qualcuno ha digitato male senza dover interrogare nessun archivio. Il codice fiscale è stato introdotto in Italia dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, che istituisce l’anagrafe tributaria; la struttura a sedici caratteri arriva tre anni dopo.
Il sedicesimo carattere è il resto di una divisione per 26
Il decreto del 1976 descrive una procedura che si può fare a mano, con carta e penna, in circa due minuti. Ciascuno dei primi quindici caratteri viene tradotto in un numero. Poi si somma tutto, si divide per 26 e il resto indica la lettera finale: resto 0 dà A, resto 25 dà Z.
Il passaggio interessante è un altro. I quindici caratteri non si traducono tutti con la stessa tabella: quelli in posizione dispari (il primo, il terzo, il quinto e così via) usano valori diversi da quelli in posizione pari. La A in posizione dispari vale 1, in posizione pari vale 0. La B vale 0 e 1. E avanti così per tutte e ventisei le lettere e le dieci cifre.
Sembra una complicazione gratuita. Non lo è.
Se le tabelle fossero identiche, scambiare due caratteri vicini lascerebbe la somma invariata e il controllo non se ne accorgerebbe. Lo scambio di due caratteri adiacenti è però proprio l’errore che le persone commettono più spesso quando copiano una stringa lunga. Con due tabelle diverse la somma cambia, e la lettera finale non torna. Il prezzo di questa scelta è che il controllo lavora su 26 valori possibili: un codice sbagliato a caso ha comunque circa una probabilità su ventisei di superare la verifica. È un filtro, non una garanzia. La stessa logica, applicata in modo molto più sofisticato, è quella che permette a un codice QR di restare leggibile anche se strappato.
Quando due persone generano lo stesso codice, le cifre diventano lettere
Due persone nate lo stesso giorno nello stesso comune, con cognome e nome abbastanza simili, possono produrre quindici caratteri identici. Succede. L’articolo 6 del decreto del 1976 prevede allora una sistematica sostituzione di una o più cifre, partendo da quella più a destra, con la lettera corrispondente. Poi il carattere di controllo viene ricalcolato sulla nuova stringa.
La corrispondenza è fissa:
| Cifra | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettera | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V |
Il fenomeno si chiama omocodia e ha numeri ufficiali. Il 10 febbraio 2016, a Roma, nella sala di palazzo San Macuto, la direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi è stata ascoltata dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria proprio su questo. La memoria depositata quel giorno dice che in Anagrafe Tributaria erano registrati oltre 94 milioni di soggetti e che 35.800 posizioni avevano richiesto una differenziazione del codice: meno dello 0,08 per cento del totale.
Il documento contiene anche la serie storica, che qui sotto trovi per intero. Le “basi di omocodia” sono i gruppi di persone che collidono; i codici fiscali omocodici sono le persone effettivamente coinvolte.
| Anno | Basi, nati in Italia | Basi, nati all’estero | Totale basi | Codici fiscali omocodici |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 27.404 | 1.185 | 28.589 | 58.706 |
| 2012 | 29.041 | 1.337 | 30.378 | 62.507 |
| 2013 | 30.636 | 1.522 | 32.158 | 66.305 |
| 2014 | 32.170 | 1.719 | 33.889 | 70.044 |
| 2015 | 33.857 | 1.943 | 35.800 | 74.193 |
Circa 1.800 basi in più ogni anno, con crescita costante. Il dato si ferma al 2015: l’Agenzia non ha più diffuso un aggiornamento con questo livello di dettaglio, quindi la cifra reale di oggi non è nota.
Cosa non è vero
Che il codice calcolato su un sito qualsiasi sia valido. La pagina di risposte ai cittadini dell’Agenzia delle Entrate è netta: «I codici fiscali calcolati con applicazioni pubblicate su siti web non hanno alcun valore e il loro utilizzo può comportare problemi ai cittadini». Il codice valido è solo quello attribuito dal Comune alla nascita, dall’Agenzia o dal Ministero dell’Interno, perché solo chi lo attribuisce sa se quella combinazione è già occupata.
Che una lettera in mezzo alle cifre sia un errore di stampa. Non lo è. È il segno di un codice differenziato per omocodia, ed è perfettamente regolare. Nella memoria del 2016 l’Agenzia segnala che «non è raro il caso in cui siti web o procedure informatiche in uso non tengano in considerazione la caratteristica dei codici fiscali omocodici»: sono i moduli online che rifiutano il codice di chi non ha fatto niente di sbagliato.
L’Agenzia ha studiato un codice diverso, poi non se n’è fatto nulla
Nella stessa memoria del 2016 c’è una proposta. Fra le alternative valutate, la più aderente ai requisiti prevedeva ancora sedici caratteri alfanumerici, ma con una parte generata a caso e senza più i riferimenti al sesso e al luogo di nascita. Il motivo è che il codice attuale, per come è costruito, racconta a chiunque lo legga dove e quando sei nato e se sei uomo o donna.
Non se n’è fatto niente. La stessa memoria spiega perché: convertire codici già incardinati in ogni procedimento amministrativo avrebbe un impatto enorme sui sistemi e sui cittadini. Nel 2026 il formato è ancora quello dell’algoritmo scritto nel 1976: sedici caratteri, l’ultimo di controllo, esattamente come allora.
Prendi la tessera sanitaria dal portafoglio e leggi i sette caratteri centrali, quelli della data di nascita e del comune. Se trovi una L, una M o una P dove ti aspetteresti un numero, non è un refuso. È un omonimo che ti ha preceduto in archivio.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, memoria per la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, 10 febbraio 2016 (con il D.M. 23 dicembre 1976 in allegato)
- Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta n. 44 del 10 febbraio 2016
- Agenzia delle Entrate, codice fiscale e tessera sanitaria: risposte alle domande più frequenti
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, «Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti» (Normattiva)
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2026.